Terremoto DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

Terremoto DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 pubblicato in Gazzetta Uffiale.

 

GAZZETTA UFFICIALE

 

Elenco completo degli Articoli Interessati

Art. 1 
 
                        Disposizioni urgenti 
                per l'accelerazione dei procedimenti 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  l)  e'  aggiunta  la  seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato  a
dotare  i  Comuni  individuati  ai  sensi   dell'articolo   1   della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli 
«Indirizzie criteri per la microzonazione sismica»  
approvati  il  13  novembre 
2008 dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione  di  contributi  a
cio' finalizzati ai Comuni interessati,  con  oneri  a  carico  delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
4, comma 3, entro il  limite  di  euro  5  milioni,  e  definendo  le
relative  modalita'  e  procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
  1) effettuazione degli studi secondo i  sopra  citati  indirizzi  e
criteri, nonche' secondo  gli  standard  definiti  dalla  Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma  7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3907  del  13  novembre
2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  281  del  1°  dicembre
2010; 
  2) affidamento degli incarichi da parte  dei  Comuni,  mediante  la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti  ivi  previsti,  ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione  in  materia  di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
della   sussistenza   di   un'adeguata    esperienza    professionale
nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,   purche'
iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  34  ovvero,  in
mancanza, purche' attestino, nei modi  e  nelle  forme  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
possesso dei requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come
individuati nel citato articolo 34  e  nelle  ordinanze  adottate  ai
sensi del comma 2 ed abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  al
medesimo elenco; 
  3) supporto e coordinamento scientifico  ai  fini  dell'omogeneita'
nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri  nonche'   degli
standard  di  cui  al  numero  1,  da  parte  del   Centro   per   la
microzonazione sismica (Centro M S)  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche,  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il
Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e
l'omogeneita' degli studi.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento
degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a  quelli  di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
avviene,   mediante   procedure   negoziate   con    almeno    cinque
professionisti    iscritti    nell'elenco     speciale     di     cui
all'articolo 34.». 
  2.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite
le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»; 
  b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».


 Art. 2 
 
              Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
                      di strutture di emergenza 
 
  1. Per l'affidamento delle opere di  urbanizzazione  connesse  alla
realizzazione delle strutture  abitative  d'emergenza  (SAE)  di  cui
all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 394 del  19  settembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016,  delle  strutture  e
dei moduli temporanei ad usi pubblici e  delle  strutture  temporanee
finalizzate a garantire la continuita' delle attivita'  economiche  e
produttive  di  cui,   rispettivamente,   agli   articoli   2   e   3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  270
del 18 novembre 2016, nonche' dei moduli abitativi provvisori  rurali
di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n.  399  del  10  ottobre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre  2016,  e  dei  ricoveri  ed
impianti temporanei di cui all'articolo 7,  comma  3,  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  393  del  13
settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  217  del  16
settembre 2016, per i  casi  in  cui  non  procedono  direttamente  i
singoli  operatori  danneggiati   ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali  delle  medesime  regioni,
ove a tali fini individuati quali  stazioni  appaltanti,  in  ragione
della sussistenza delle  condizioni  di  estrema  urgenza,  procedono
all'espletamento dei predetti interventi ai sensi  dell'articolo  63,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
nonche' con i poteri di cui all'articolo 5 della  medesima  ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  le  stazioni  appaltanti
provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di  cui
all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del  2016  o  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
almeno cinque operatori economici,  qualora  esistenti,  al  fine  di
procedere all'aggiudicazione delle opere  di  urbanizzazione  con  il
criterio del prezzo piu' basso. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  5,
dell'ordinanza  n.  5  del   28   novembre   2016   del   Commissario
straordinario del  Governo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge n.  189  del  2016,  al  fine  di  favorire  la  rapida
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma
3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni  provvedono  a  concedere,  a
valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione,  fino
al  30  per  cento,  del  contributo  a  copertura  delle  spese   di
realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da
parte dei privati istanti, del progetto dei lavori,  comprensivo  dei
relativi costi.


Art. 3 
 
            Nuove disposizioni in materia di concessione 
      dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10 le parole: «da  parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge,  dai  parenti  o
affini fino al quarto  grado  e  dalle  persone  legate  da  rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1
della legge 20 maggio 2016, n. 76»; 
    b) dopo  il  comma  13  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli  immobili
distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso  di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita
perizia asseverata.». 


Art. 4 
 
         Adeguamento termini per la richiesta di contributi 
 
  1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4  e'
sostituito dal seguente: «4. Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
comunicazione dell'avvio dei lavori ai  sensi  dei  commi  1  e  3  e
comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono
presentare   agli   Uffici   speciali   per   la   ricostruzione   la
documentazione  richiesta  secondo  le  modalita'   stabilite   negli
appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi  di
cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo.». 


Art. 5 
 
             Misure urgenti per il regolare svolgimento 
                dell'attivita' educativa e didattica 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad  assicurare  il
ripristino,  per  il  regolare   svolgimento   dell'anno   scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo
svolgimento  della  normale   attivita'   scolastica,   educativa   o
didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale,
nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche'  comma   2
limitatamente  a  quelli  nei  quali  risultano  edifici   scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici.  I  piani  sono
comunicati al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;»; 
    b)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Gli
interventi funzionali alla realizzazione  dei  piani  previsti  dalla
lettera  a-bis)   del   comma   2   costituiscono   presupposto   per
l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma  1,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per  gli
appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi
da parte del Commissario straordinario si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 63, commi 1  e  6,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
concorrenza  e  rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione  dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,  sulla  base  del
progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In
mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti
nella predetta Anagrafe, l'invito previsto  dal  terzo  periodo  deve
essere rivolto ad almeno  cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del  Governo  ai
sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre
2012,  n.  190,  e  che  abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione
nell'Anagrafe antimafia di  cui  all'articolo  30.  Si  applicano  le
disposizioni di cui  all'articolo  30,  comma  6.  I  lavori  vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.». 
  2. Nei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,
interessati  dalla  crisi  sismica  iniziata  il  24   agosto   2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga  all'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'
valido sulla base delle attivita' didattiche  effettivamente  svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini  della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello  relativo  all'ultimo
anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta  la
frequenza minima  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo  14,  comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.
122. 
  3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a  emanare  un'ordinanza  finalizzata  a
disciplinare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni  normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti,  degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico  2016/2017  nelle
aree di cui al comma 1.


Art. 6 
  
            Conferenza permanente e Conferenze regionali 
 
  1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e'
sostituita  dalla  seguente:  «Conferenza  permanente  e   Conferenze
regionali»; 
  b)  al  comma  2,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:   «strumenti
urbanistici  vigenti»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7  del  Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  Conferenza,  in
particolare: 
  a)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli   strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; 
  b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei  lavori
relativi   a   beni   culturali   di   competenza   del   Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  c) esprime parere obbligatorio e  vincolante  sul  programma  delle
infrastrutture ambientali.»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Per  gli  interventi
privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del  medesimo  articolo
15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici,  di
tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali, sono  costituite  apposite  Conferenze
regionali, presiedute dal Vice commissario competente  o  da  un  suo
delegato e composte da un rappresentante di  ciascuno  degli  enti  o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al  comma
1. Al fine di  contenere  al  massimo  i  tempi  della  ricostruzione
privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di  competenza,
con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma  2  per
la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i  tempi
stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo  2,  comma  2,
per la concessione dei contributi.»; 
    e) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  La  Conferenza
regionale esprime il parere obbligatorio  per  tutti  i  progetti  di
fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti  alla  tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e,  limitatamente  alle  opere
pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi  sottoposti  al
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree  dei  parchi  nazionali  o
delle aree protette regionali.»; 
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Con  provvedimenti
adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   si   provvede   a
disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento  e  di
convocazione della Conferenza permanente di cui al comma  1  e  delle
Conferenze regionali di cui al comma 4.». 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 7 
 
         Disposizioni in materia di trattamento e trasporto 
      dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,  la
lettera e) e' soppressa. 
  2.  All'articolo  28  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi  dell'articolo  1,
comma 5, approvano, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  della  presente  disposizione,  il
piano per la gestione delle macerie e  dei  rifiuti  derivanti  dagli
interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»; 
    b) al comma 6: 
  1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di  cui  al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta  dei  materiali
di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico  ovvero,  nelle  sole
aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»; 
  2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «Ai  fini  dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali il Comune  di  origine  dei  materiali  stessi,  in  deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006.  Limitatamente  ai  materiali  di  cui  al  comma  4
insistenti  nelle  aree  urbane  su  suolo  privato,  l'attivita'  di
raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto
avente titolo alla concessione dei  finanziamenti  agevolati  per  la
ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal  fine,
il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge   in   materia   di   notifica   dei
provvedimenti  amministrativi   ovvero   secondo   quelle   stabilite
dall'articolo 60 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  e  successive   modificazioni,   apposita
comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella
quale si provvedera' alla rimozione dei materiali.  Decorsi  quindici
giorni dalla data di notificazione  dell'avviso  previsto  dal  sesto
periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia  espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»; 
    c) al comma 7: 
  1) al quinto periodo, le  parole:  «Il  Commissario  straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,» e le  parole:  «e  separazione  di  flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di  recupero
e smaltimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  separazione  e
recupero  (R5)  di  flussi  omogenei  di  rifiuti   per   l'eventuale
successivo trasporto  agli  impianti  di  destinazione  finale  della
frazione non recuperabile»; 
  2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il  Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5,»; 
  d) al comma 8  le  parole:  «del  Commissario  straordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «del Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5,»; 
  e) il comma 10 e' abrogato.


Art. 8 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1.  All'articolo  30  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, lettera  b),  dopo  le  parole:  «articolo  4»  sono
aggiunte  le  seguenti:   «,   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   delle   risorse   di   cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»; 
  b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:
«Tutti gli operatori economici interessati sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»; 
  c) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole:  «presente  decreto»
sono inserite le seguenti: «,  o  in  data  successiva,»  e  dopo  le
parole: «sono iscritti di diritto  nell'Anagrafe»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».


Art. 9 
 
         Disciplina del contributo per le attivita' tecniche 
               per la ricostruzione pubblica e privata 
 
  1.  All'articolo  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, primo periodo, le parole:  «rapporti  di  parentela»
sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di coniugio, di  parentela,
di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,»; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario  straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la  ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al  netto  dell'IVA  e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro  2  milioni  il  contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e  le  modalita'
di erogazione  del  contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che  tenga  conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'  essere
riconosciuto  un  contributo  aggiuntivo,  per  le  sole  indagini  o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»; 
    c) al comma 7, le parole: «Per gli  interventi  di  ricostruzione
privata» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  interventi  di
ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».


Art. 10 
 
            Sostegno alle fasce deboli della popolazione 
 
  1.  Ai  fini  della  mitigazione  dell'impatto  del   sisma   sulle
condizioni di vita, economiche e sociali  delle  fasce  deboli  della
popolazione, ai soggetti residenti in uno  dei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189  del  2016,  che  versano  in
condizioni di maggior disagio economico, come  individuati  ai  sensi
del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017,  nel
limite di 41 milioni di euro per  il  medesimo  anno,  la  misura  di
sostegno al reddito di cui al comma 5. 
  2.  Possono  accedere  alla   misura   i   soggetti   in   possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti: 
  a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due  anni  in
uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data  del  24  agosto  2016
ovvero in uno dei Comuni di cui  all'allegato  2  alla  data  del  26
ottobre 2016; 
  b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata
da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come  calcolato  ai
sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro. 
  3. Ai soli fini della concessione  della  presente  misura,  l'ISEE
corrente di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  e'  calcolato
escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,
il  valore  del  patrimonio   immobiliare   riferito   all'abitazione
principale e  agli  immobili  distrutti  e  dichiarati  totalmente  o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di  misure  temporanee  di
esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo  dell'indicatore  della
situazione  reddituale,  i  redditi  derivanti   dal   possesso   del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di  cui  al
presente comma. 
  4. Costituiscono trattamenti ai  fini  dell'articolo  9,  comma  3,
lettera c), decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito
degli eventi sismici: 
  a)  il  contributo  di  autonoma   sistemazione   (CAS),   di   cui
all'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile  n.  388  del  26  agosto  2016  e  all'articolo  5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
408 del 15 novembre 2016; 
  b) le indennita' di sostegno del reddito  dei  lavoratori,  di  cui
all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  c)  i   trattamenti   di   integrazione   salariale   ordinaria   e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici. 
  5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto  ai
nuclei familiari il trattamento economico  connesso  alla  misura  di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del
26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166  del  18
luglio 2016. Ai fini del  presente  comma,  il  nucleo  familiare  e'
definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in  una
sola unita' abitativa. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono  stabilite,  nei  limiti  delle
risorse di  cui  al  comma  1,  le  modalita'  di  concessione  della
prestazione di cui al presente articolo. 
  7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal  decreto
di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al
comma 5. 
  8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni  di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.


Art. 11 
 
           Disposizioni urgenti in materia di adempimenti 
                       e versamenti tributari 
 
  1.  All'articolo  48,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei  soggetti  di
cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto  2016  e  fino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei  predetti
comuni, rispettivamente, a partire dal 24  agosto  2016  fino  al  19
ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016  fino  al  18  dicembre
2016, »; 
  2) la lettera b) e' soppressa; 
  3) alla lettera l), le parole:  «all'allegato  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti
d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli
interessati residenti nei comuni di cui agli  allegati  1  e  2,  non
devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017
fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle  imposte
sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e  successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»; 
  c) al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica»  sono
soppresse; 
  d) al comma 10, le parole:  «30  settembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2017». 
  e) al comma 11: 
  1) dopo le  parole:  «e  dai  commi»  sono  inserite  le  seguenti:
«1-bis,»; 
  2) le parole da: «con decreto»  fino  alla  fine  del  comma,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  16  dicembre   2017   senza
applicazione di sanzioni e interessi.»; 
    f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. La  ripresa
dei versamenti del canone tv ad uso privato di  cui  all'articolo  1,
comma 153, lettera c), della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
effettuata con le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in  cui  per
effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non  detiene  piu'
alcun apparecchio televisivo il canone  tv  ad  uso  privato  non  e'
dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»; 
    g) al comma 12 le parole: «entro il mese di  ottobre  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017». 
  2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge  n.  189
del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla  fine
del periodo di sospensione. 
  3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge  n.
189 del 2016, nonche'  per  i  tributi  dovuti  nel  periodo  dal  1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e
di reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli  esercenti  attivita'
agricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  possono  chiedere  ai  soggetti
autorizzati all'esercizio  del  credito  un  finanziamento  assistito
dalla garanzia dello Stato da erogare il 30  novembre  2017.  A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e,
per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018,
secondo contratti tipo definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di
380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5,  comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle  stesse.  Le
garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono   elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio  2018  al  31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al  comma  3,  il
relativo  versamento  avviene  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
dicembre 2018.  Per  assolvere  tale  obbligo,  i  medesimi  soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di  euro,  il  finanziamento  di  cui  al  comma  3  o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018. 
  5. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  3  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388   e
all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
ovvero puo'  essere  ceduto  secondo  quanto  previsto  dall'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modificazioni. La quota  capitale  e'  restituita
dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal  1°
gennaio 2020 e dal 1° gennaio  2021  in  cinque  anni.  Il  piano  di
ammortamento e' definito nel contratto di finanziamento. 
  6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a  ruolo  di  riscossione.  Il  credito  iscritto  a  ruolo  e'
assistito dai medesimi privilegi  che  assistono  i  tributi  per  il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento. 
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da
adottare entro il 31  maggio  2017,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle  entrate,  da  parte  dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti  erogati  e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6. 
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
delle compensazioni  effettuate  dai  soggetti  finanziatori  per  la
fruizione del credito d'imposta  e  i  dati  trasmessi  dai  soggetti
finanziatori. 
  9. L'aiuto di cui al presente articolo e' riconosciuto ai  soggetti
esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti  di  cui  ai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un  registro
degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3  per  la  verifica
del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. 
  10. All'articolo 6 del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: «13-ter. Per i carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente
ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  prorogati
di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3,  3-ter
e 12 del presente articolo.». 
  11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di  cassa,  derivanti  dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  a  180
milioni di euro per l'anno  2018  e  seguenti  si  provvede  mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti  presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto  sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme  gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per  un
importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per  il  2018  e
dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari
a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018. 
  12. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019. 
  13. Agli oneri di cui ai commi 5,  10,  11  e  12,  pari  a  20,190
milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 9 milioni di euro per l'anno  2019  e  a  0,280  a  decorrere
dall'anno  2020,  e,  per  la  compensazione  in  termini   di   solo
indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno  2017,  a
10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a  4,80  milioni
di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 si provvede: 
  a) quanto a 20,190 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  a  20,980
milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a  10,34  milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a  4,80  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a  0,94  milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189; 
  d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e  a  9  milioni  di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 10. 
  14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,
n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  termine  fissato   per   la
deliberazione del bilancio annuale di previsione  degli  enti  locali
per l'esercizio 2017». 
  15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma
5,  con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le  variazioni  di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  in  misura
corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le  risorse
effettivamente utilizzate. 
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio, anche in conto residui.


Art. 12 
 
          Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito 
 
  1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche,  Lazio  e
Umbria continua  ad  operare  nel  2017  fino  all'esaurimento  delle
risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni,  considerate  quali
limite  massimo  di  spesa,  relativamente   alle   misure   di   cui
all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189  del  2016,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  dello  stesso
decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito
di riconoscimento delle predette misure.


Precedente Decreto n.189 del 2016 

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