DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
Terremoto DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 pubblicato in Gazzetta Uffiale.

Elenco completo degli Articoli Interessati
Art. 1
Disposizioni urgenti
per l'accelerazione dei procedimenti
1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
«Indirizzie criteri per la microzonazione sismica»
approvati il 13 novembre
2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a
cio' finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e
criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre
2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre
2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale
nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche'
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in
mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli
articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come
individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai
sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al
medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneita'
nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli
standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la
microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle
ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il
Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento
degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34.».
2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite
le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»;
b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite
dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».
Art. 2
Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di strutture di emergenza
1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla
realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e
dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee
finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e
produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 2016, nonche' dei moduli abitativi provvisori rurali
di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed
impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13
settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16
settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i
singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni,
ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione
della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono
all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonche' con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19
settembre 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le stazioni appaltanti
provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui
all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi
tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di
procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il
criterio del prezzo piu' basso.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,
dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di favorire la rapida
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma
3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a
valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino
al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di
realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da
parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei
relativi costi.
Art. 3
Nuove disposizioni in materia di concessione
dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quarto
grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o
affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76»;
b) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili
distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita
perizia asseverata.».
Art. 4
Adeguamento termini per la richiesta di contributi
1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e
comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono
presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la
documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli
appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di
cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo.».
Art. 5
Misure urgenti per il regolare svolgimento
dell'attivita' educativa e didattica
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il
ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo
svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o
didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale,
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2
limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli
interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla
lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per
l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli
appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi
da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In
mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti
nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve
essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre
2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.».
2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo
anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la
frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122.
3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a
disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle
aree di cui al comma 1.
Art. 6
Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e'
sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze
regionali»;
b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti
urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in
particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori
relativi a beni culturali di competenza del Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle
infrastrutture ambientali.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi
privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo
15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di
tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze
regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo
delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma
1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione
privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza,
con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per
la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi
stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2,
per la concessione dei contributi.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Conferenza
regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di
fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere
pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali.»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a
disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di
convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle
Conferenze regionali di cui al comma 4.».
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto
dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la
lettera e) e' soppressa.
2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione della presente disposizione, il
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli
interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;
b) al comma 6:
1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali
di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole
aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4
insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di
raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto
avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine,
il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei
provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite
dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita
comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella
quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici
giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto
periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;
c) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero
e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione e
recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale
successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della
frazione non recuperabile»;
2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»;
d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario» sono
sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»;
e) il comma 10 e' abrogato.
Art. 8
Legalita' e trasparenza
1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono
aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;
c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto»
sono inserite le seguenti: «, o in data successiva,» e dopo le
parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le
seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».
Art. 9
Disciplina del contributo per le attivita' tecniche
per la ricostruzione pubblica e privata
1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, le parole: «rapporti di parentela»
sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di coniugio, di parentela,
di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita'
di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;
c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione
privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di
ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».
Art. 10
Sostegno alle fasce deboli della popolazione
1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle
condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della
popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in
condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi
del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel
limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di
sostegno al reddito di cui al comma 5.
2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in
uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016
ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26
ottobre 2016;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata
da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai
sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE
corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato
escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,
il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione
principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di
esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della
situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al
presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3,
lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito
degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
408 del 15 novembre 2016;
b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui
all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto ai
nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18
luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare e'
definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una
sola unita' abitativa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, le modalita' di concessione della
prestazione di cui al presente articolo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto
di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al
comma 5.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
e versamenti tributari
1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di
cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti
comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19
ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre
2016, »;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite
dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti
d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli
interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non
devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017
fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte
sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»;
c) al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica» sono
soppresse;
d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2017».
e) al comma 11:
1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti:
«1-bis,»;
2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi.»;
f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. La ripresa
dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1,
comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
effettuata con le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in cui per
effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu'
alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non e'
dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;
g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189
del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le
attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione.
3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n.
189 del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e
di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli esercenti attivita'
agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale
fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e,
per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018,
secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di
380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il
relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di
imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito
di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1°
gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di
ammortamento e' definito nel contratto di finanziamento.
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di
mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e'
assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la
fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti
finanziatori.
9. L'aiuto di cui al presente articolo e' riconosciuto ai soggetti
esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti di cui ai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro
degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica
del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: «13-ter. Per i carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente
ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati
di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter
e 12 del presente articolo.».
11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180
milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un
importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e
dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari
a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.
12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190
milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno
2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere
dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo
indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a
10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per
l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni
di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a
0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per
l'anno 2025 si provvede:
a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980
milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a
6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 10.
14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali
per l'esercizio 2017».
15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma
5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura
corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse
effettivamente utilizzate.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.
Art. 12
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e
delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e
Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle
risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali
limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui
all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito
di riconoscimento delle predette misure.
Precedente Decreto n.189 del 2016