Concorrenza, Avvocati & C. cosa cambia ?

Poco? Molto?

 

Dalle società multiprofessionali degli avvocati a quelle delle farmacie, dal maggior numero di notai alla disciplina delle società di ingegneria. Ma anche possibilità di recedere da un contratto di Tlc nello stesso modo in cui lo si è stipulato e a costi calmierati. Sono queste alcune delle novità operative da martedì 29 agosto a seguito dell’entrata in vigore della legge 124/2017 (concorrenza). Una legge di un unico articolo ripartito in 192 commi (non titolati) e che prevede l’operatività immediata di alcune delle norme ma ne demanda moltissime a 90 giorni, spingendosi in alcuni casi oltre l’anno, ma fissando al 10 settembre la fine del monopolio di Poste italiane sull’invio di multe e notifiche di atti giudiziari.

Novità

Tra le novità più attese, che entrano sì in vigore ma abbisognano dei regolamenti della vigilanza di settore, vi sono quelle relative alle assicurazioni (favorito l’utilizzo della scatola nera) e alla previdenza complementare (accordi e contratti fissano la percentuale minima di Tfr da destinare alla previdenza complementare; in assenza di tale indicazione il conferimento è totale).

Venendo alle novità da subito in vigore (a parte l’obbligo del preventivo, si veda l’articolo a fianco) per gli avvocati si aprono le porte delle società professionali (anche spa) con soci avvocati ma anche di altre professioni per una quota di almeno i due terzi della compagine. Per quel che riguarda i farmacisti, il comma 157, consente l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo a una stessa società.

Avvocati, obbligo di preventivo

La legge per il mercato e la concorrenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 189 di ieri e in vigore dal 29 agosto prossimo, entra in “tackle” sulle professioni cosidette “protette”. Dagli avvocati ai notai, dagli ingegneri agli agrotecnici, dai farmacisti agli odontoiatri, sono molte le norme che “aggiornano” la disciplina e lo svolgimento delle prestazioni, a cominciare proprio dagli avvocati e dalle fasi iniziali di “ingaggio” con l’assistito.

Il cambio radicale nella trasparenza del rapporto con il cliente passa dal preventivo (che diventa obbligatorio) della prestazione professionale. Accogliendo il rilievo espresso dall’Antitrust nella segnalazione al Parlamento del luglio 2014, l’avvocato dal 29 agosto prossimo, data di entrata in vigore della legge concorrenza, dovrà comunicare la previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa. L’autorità garante auspicava anche la rimozione di quelli che aveva reputato una serie di limiti alla concorrenza contenuti nella legge di riforma della professione forense (la 247 del 2012). In particolare, però, non è passata l’eliminazione della riserva di competenza per l’attività di consulenza legale e stragiudiziale, che resta quindi appannaggio esclusivo degli iscritti all’ordine forense.

La legge concorrenza prevede modifiche anche alle forme di esercizio della professione legale, il particolare nelle società tra avvocati, in cui il legislatore interviene oggi a colmare la mancata esecuzione della delega contenuta nella riforma del 2012, La forma societaria è consentita solo a società di persone, società di capitali o società cooperative, con la possibilità di soci di capitale.Tuttavia i soci professionisti (avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) devono essere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Vietata comunque la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. E resta in ogni caso il “dogma” della «personalità della prestazione professionale», pur se conferita alla società. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione.

Notai

Per i notai debuttano gli obblighi di depositare le somme ricevute per ragioni d’ufficio su conti correnti dedicati che i clienti versano a titolo di imposta o, a richiesta di una delle parti, il prezzo pattuito per il tasferimento di diritti reali su beni e vengono rivisti (parzialmente) le competenze “territoriali” (ampliate) e il numero (alzato). Il numero di professionisti in attività sale da uno ogni 7mila a uno ogni 5mila abitanti, anche se l’aumento può apparire anacronistico visto il quasi dimezzamento dei redditi di questa professione negli ultimi sette anni.

Banche ed affini

Novità anche per banche, assicurazioni e società di carte di credito che devono far accedere all’assistenza clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Mentre gli intermediari finanziari che condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte, la polizza che il cliente reperirà sul mercato ma con contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dall’intermediario finanziario.

Ingegneri

Quanto agli ingegneri, la legge concorrenza sana una volta per tutte l’equivoco sulle società, estendendo a quelle costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima aveva consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Agrotecnici

Per quanto riguarda gli agrotecnici, con una disposizione di interpretazione autentica, si estende a questa categoria professionale l’abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale.

Turismo

Per quel che riguarda, invece, il settore turistico sarà nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale prezzi migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi tipo Trivago o Booking.com.

Infine, le spese relative al recesso (proporzionate al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta) o al trasferimento dell’utenza telefonica ad altro operatore devono essere commisurate al valore del contratto (durata massima di 24 mesi) e ai costi reali sopportati dall’azienda e vanno rese note al consumatore prima della sottoscrizione del contratto. Le modalità di recesso devono essere semplici (in ogni caso anche online) e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione.

Per TUTTI

Un’innovazione che riguarda tutti i professionisti è invece l’obbligo di indicare e comunicare “ a prescindere” i titoli conseguiti e le eventuali specializzazioni «al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza».

 

Fonte: ilSole24Ore

 

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