Terremoto DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 DECRETO-LEGGE SISMA 17 ottobre 2016, n. 189

 

 

 

 Gazzetta Ufficiale

 

Elenco Sintetico degli Articoli interessati

 Art. 1

 Ambito di applicazione e organi direttivi

  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a  disciplinare gli interventi per la  riparazione,  la  ricostruzione,  l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica nei territori  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1

2. Le misure di  cui  al  presente  decreto  possono  applicarsi, altresi’, in riferimento a immobili distrutti o  danneggiati  ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell’allegato 1, su richiesta degli  interessati  che  dimostrino  il nesso di causalita’ diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.

    3. Nell’assolvimento  dell’incarico  conferito  con  decreto   del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016,  il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.

  1. La  gestione  straordinaria  oggetto  del   presente   decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
  1. I Presidenti delle Regioni interessate operano in  qualita’  di vice commissari per gli interventi di cui  al  presente  decreto,  in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo’  delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale  scopo e’  costituita  una  cabina  di  coordinamento  della   ricostruzione presieduta  dal  Commissario  straordinario,  con   il   compito   di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di  assicurare l’applicazione  uniforme  e  unitaria  in  ciascuna   Regione   delle ordinanze  e   direttive   commissariali,   nonche’   di   verificare periodicamente  l’avanzamento  del  processo  di  ricostruzione.   Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede  nell’ambito delle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   previste   a legislazione vigente.
  1. In  ogni  Regione  e’  costituito  un  comitato  istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita’ di vice commissario, dai Presidenti delle  Province  interessate  e  dai Sindaci dei Comuni di cui all’allegato 1, nell’ambito dei quali  sono discusse  e  condivise  le  scelte  strategiche,  di  competenza  dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si  provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  1. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal  fine  programma l’uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi, nonche’ per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita’ e  di  costi parametrici.

Art. 2

Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

1. Il Commissario straordinario:   a) opera in stretto raccordo con il  Capo  del  Dipartimento  dellaprotezione civile, al fine di coordinare  le  attivita’  disciplinatedal presente decreto con gli interventi di relativa competenza  voltial  superamento  dello  stato  di  emergenza  e   di   agevolare   ilproseguimento degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusionedi quest’ultimo;   b) coordina gli interventi di  ricostruzione  e  riparazione  degliimmobili privati  di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,  sovraintendendoall’attivita’ dei vice commissari di concessione  ed  erogazione  deirelativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventistessi, ai sensi dell’articolo 5;   c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni econ il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo,secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima  ilrelativo fabbisogno finanziario, definendo altresi’ la programmazionedelle risorse nei limiti di quelle assegnate;   d) individua gli immobili di cui all’articolo 1, comma 2;   e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di  operepubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’articolo 14;   f) sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al  Titolo  II,Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno  sedenei territori interessati e il recupero del  tessuto  socio-economiconelle aree colpite dagli eventi sismici;   g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di  cui  all’articolo34, raccordandosi con le autorita’ preposte per lo svolgimento  delleattivita’ di prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita’organizzata negli interventi di ricostruzione;   h) tiene e gestisce la contabilita’ speciale  a  lui  appositamenteintestata;   i) esercita il controllo  su  ogni  altra  attivita’  prevista  dalpresente decreto nei territori colpiti;   l) assicura il  monitoraggio  degli  aiuti  previsti  dal  presentedecreto al fine di verificare  l’assenza  di  sovracompensazioni  nelrispetto delle norme europee e  nazionali  in  materia  di  aiuti  distato.   2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissariostraordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto dellaCostituzione, dei  principi  generali  dell’ordinamento  giuridico  edelle norme  dell’ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanateprevia intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell’ambitodella cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e  sonocomunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.   3. Il Commissario  straordinario  realizza  i  compiti  di  cui  alpresente  decreto  attraverso  l’analisi  delle   potenzialita’   deiterritori  e  delle  singole  filiere  produttive   esistenti   ancheattraverso  modalita’  di  ascolto  e   consultazione,   nei   Comuniinteressati, degli operatori economici e della cittadinanza.   4. Il Commissario straordinario,  anche  avvalendosi  degli  ufficispeciali per la ricostruzione  di  cui  all’articolo  3,  coadiuva  iComuni nella  progettazione  degli  interventi,  con  l’obiettivo  digarantirne la qualita’ e  il  raggiungimento  dei  risultati  attesi.Restano ferme le attivita’  che  Comuni,  Regioni  e  Stato  svolgononell’ambito della strategia nazionale  per  lo  sviluppo  delle  areeinterne del Paese.   5. I vice commissari, nell’ambito dei territori interessati:   a) presiedono il comitato  istituzionale  di  cui  all’articolo  1,comma 6;   b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorireil superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati diricostruzione;   c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere  pubbliche  eai beni culturali di competenza delle Regioni;   d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione deicontributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degliimmobili privati, con le modalita’ di cui all’articolo 6;   e) esercitano le funzioni di propria competenza in  relazione  allemisure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa  economicadi cui al Titolo II, Capo I

 

                               Art. 6 
 
 
Criteri e modalita' generali per  la  concessione  dei  finanziamenti
               agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi  nel
rispetto dei limiti, dei  parametri  e  delle  soglie  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  possono
essere previsti: 
  a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per  cento
del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,
comprese le  finiture  interne  ed  esterne,  e  delle  parti  comuni
dell'intero edificio per la ricostruzione da  realizzare  nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme  tecniche
che prevedono l'adeguamento sismico  e  nel  limite  delle  superfici
preesistenti, aumentabili  esclusivamente  ai  fini  dell'adeguamento
igienico-sanitario ed energetico; 
  b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita'
inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al
100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o
del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli
elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
  c)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo pari  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi  sulle  strutture,  con  miglioramento  sismico,  compreso
l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli  elementi
architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e
delle parti comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
  a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio  2011,  che,  alla  data  del  24  agosto  2016,
risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
  b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del  24  agosto  2016,
risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base  di  un   contratto
regolarmente registrato ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero  concesse  in  comodato  o
assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa,  e  adibite  a
residenza   anagrafica   del   conduttore,    del    comodatario    o
dell'assegnatario; 
  c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia o dei familiari  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
  d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e  per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unita'  immobiliare  di
cui alle lettere a) , b) e c); 
  e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge  o
per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data
della domanda sia tenuto a sostenere le spese per  la  riparazione  o
ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni  mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data  del
24  agosto  2016  risultavano  adibite  all'esercizio  dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali. 
  3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b),  e'
subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede  di
presentazione della domanda di  contributo,  alla  prosecuzione  alle
medesime condizioni  del  rapporto  di  locazione  o  di  comodato  o
dell'assegnazione  in  essere  alla  data   degli   eventi   sismici,
successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un  periodo  non
inferiore a  due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente  diritto
l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato  o  assegnato
ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del
sisma del 24 agosto 2016. 
  4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti  di  cui  alle
lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e)  del  comma  2,   la   percentuale
riconoscibile e' pari al 100 per  cento  del  contributo  determinato
secondo le modalita' stabilite con provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2. 
  5. Per gli interventi di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  su
immobili  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  la  percentuale   del
contributo dovuto non supera il 50 per  cento  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma
2. Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno  di
unita' minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, in
centri storici e borghi caratteristici, la percentuale e' pari al 100
per cento del contributo determinato secondo le  modalita'  stabilite
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato. 
  7. Per gli interventi di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  su
immobili ricadenti nei Comuni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  da
eseguire su immobili siti all'interno  di  centri  storici  e  borghi
caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari  al  100
per  cento  del  valore  del  danno  puntuale  cagionato  dall'evento
sismico, come documentato a norma  dell'articolo  12.  In  tutti  gli
altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il
50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 
  8. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato. 
  9. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
individuata una metodologia di  calcolo  del  contributo  basata  sul
confronto tra  il  costo  convenzionale  al  metro  quadrato  per  le
superfici degli alloggi, delle attivita'  produttive  e  delle  parti
comuni di ciascun edificio e i  computi  metrici  estimativi  redatti
sulla  base  del  prezzario  unico  interregionale,  predisposto  dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari  nell'ambito
del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma  5,  tenendo
conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. 
  10. Rientrano tra le spese ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati,  nel
limite massimo complessivo del 10 per cento  dell'importo  ammesso  a
finanziamento. 
  11.  Le  domande  di  concessione   dei   finanziamenti   agevolati
contengono la dichiarazione, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari  per  la
concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di  ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni. 
  12. Il proprietario che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado,  prima  del
completamento  degli  interventi   di   riparazione,   ripristino   o
ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato
decaduto dalle provvidenze ed  e'  tenuto  al  rimborso  delle  somme
percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare  all'entrata
del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  13. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  14.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui  al  presente  articolo,  non
sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo  1,  comma  2,  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  15. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta mediante procedura  concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  selezione
possono partecipare solo le  imprese  che  risultano  iscritte  nella
Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non  inferiore  a
tre.  Gli  esiti  della  procedura  concorrenziale,  completi   della
documentazione  stabilita  con  provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo. 

 

Art. 23

Contributi INAIL per la messa in sicurezza  di immobili produttivi

1.  Per  assicurare  la  ripresa  e  lo  sviluppo  delle  attivita’economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei  territoridei Comuni di cui all’articolo 1,  e’  trasferita  alla  contabilita’speciale di cui all’articolo 4 la somma di  trenta  milioni  di  eurodestinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli  infortunisul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per  l’anno  2016,  alfinanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia disalute e sicurezza sul lavoro.   2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui alcomma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono  definiti  conprovvedimenti  adottati  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  2,  nelrispetto dei  regolamenti  UE  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  dellaCommissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all’applicazione  degliarticoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeaagli aiuti «de minimis».

 

 Art. 24

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese  nelle  zone  colpite dagli eventi sismici

1. Per sostenere  il  ripristino  ed  il  riavvio  delle  attivita’economiche gia’ presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate  daglieventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti  agevolati  a  tassozero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in  10  anni  con  unperiodo di 3 anni di preammortamento.   2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove  imprese  enuovi investimenti nei territori dei Comuni di  cui  all’articolo  1,nei   settori   della   trasformazione    di    prodotti    agricoli,dell’artigianato,  dell’industria,  dei  servizi  alle  persone,  delcommercio e del turismo  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medieimprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del  centoper cento degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamentisono  rimborsati  in  8  anni  con  un   periodo   di   3   anni   dipreammortamento.   3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono  concessi,  perl’anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di  euro,  a  tal  fineutilizzando  le  risorse   disponibili   sull’apposita   contabilita’speciale del fondo per la crescita sostenibile, di  cui  all’articolo23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.   4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita’di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2  si  provvedecon provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentitoil Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della  normativaeuropea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

 Art. 29

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

1. Al fine di garantire l’attivita’ di ricostruzione prevista dagliarticoli 5 e 14 nei territori di cui all’articolo 1,  fermo  restandoil rispetto della disciplina  di  settore  dell’Unione  europea,  nontrovano applicazione, fino  al  31  dicembre  2018,  le  disposizionivigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

 

Art. 44

Disposizioni in materia di contabilita’ e bilancio

 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016  e  2017dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  ai  Comunidi cui all’allegato 1, nonche’ alle Province in cui questi  ricadono,trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze  in  attuazionedell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.326, non ancora  effettuato  alla  data  di  entrata  in  vigore  delpresente decreto, e’ differito,  senza  applicazione  di  sanzioni  einteressi, all’anno immediatamente successivo alla data  di  scadenzadel  periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della  periodicita’  dipagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  imutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l’anno2017 e a 2,3 milioni di euro per l’anno 2018  si  provvede  ai  sensidell’articolo 52.   2. I Comuni di cui all’allegato 1 non concorrono alla realizzazionedegli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016 di cui  ai  commida 709 a 713 e da 716 a 734 dell’articolo 1 della legge  28  dicembre2015, n. 208.   3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall’entratain vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a caricodei Comuni di cui all’allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari,contabili e  certificativi  previsti  dal  testo  unico  delle  leggisull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267,  e  da  altre  specifiche  disposizioni.  Condecreto del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il  Ministrodell’economia e delle finanze puo’ essere  disposta  la  proroga  delperiodo di sospensione.   4. Il versamento della quota  capitale  annuale  corrispondente  alpiano di ammortamento sulla base del quale e’ effettuato il  rimborsodelle anticipazioni della liquidita’ acquisita da  ciascuna  regione,ai sensi degli articoli 2  e  3,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  deldecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  nonpreordinata alla copertura finanziaria  delle  predette  disposizioninormative, da riassegnare ai sensi dell’articolo  12,  comma  6,  delcitato  decreto-legge  ed  iscritta  nei  bilanci  pluriennali  delleRegioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, e’ sospeso per gli anni2017-2021.  La  somma  delle  quote  capitale  annuali   sospese   e’rimborsata  linearmente,  in  quote  annuali  costanti,  negli   annirestanti di ogni piano di ammortamento originario,  a  decorrere  dal2022.   5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sullabase del  piano  di  ammortamento  rimodulato  a  seguito  di  quantoprevisto dal comma 4 nella  competenza  dei  relativi  esercizi,  conlegge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.   6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro  perl’anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10,6  milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2021,  si  provvede  aisensi dell’articolo 52.

 

Art. 45

 Sostegno al reddito dei lavoratori

1. E’ concessa, nel limite di 50 milioni di euro per  l’anno  2016,una indennita’ pari al trattamento massimo di integrazione salariale,con la relativa contribuzione figurativa, della durata di  4  mesi  adecorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre  il  31  dicembre2016, in favore:   a) dei lavoratori del settore privato,  compreso  quello  agricolo,impossibilitati a prestare l’attivita’  lavorativa,  in  tutto  o  inparte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti  da  aziendeoperanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per  i  quali  nontrovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   diammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;   b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsial lavoro, anche perche’ impegnati nella cura dei familiari con  loroconviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.   2. L’indennita’ di cui al comma 1,  lettera  a),  e’  riconosciuta,limitatamente ai lavoratori del  settore  agricolo,  per  le  ore  diriduzione o sospensione dell’attivita’ nei limiti ivi previsti e  nonpuo’  essere  equiparata  al  lavoro  ai  fini  del   calcolo   delleprestazioni di disoccupazione agricola.  La  medesima  indennita’  e’riconosciuta ai lavoratori di cui al comma  1,  lettera  b),  per  legiornate di  mancata  prestazione  dell’attivita’  lavorativa,  entrol’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero  massimo  ditrenta giornate di retribuzione.   3. L’onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l’anno2016,  e’  posto  a  carico  del  fondo  sociale  per  occupazione  eformazione,  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  deldecreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.   4. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  deititolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  deilavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di  impresae  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   diprevidenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’  acausa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino  esclusivamente  o,nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in  uno  deiComuni di cui all’allegato 1 e’ riconosciuta, per  l’anno  2016,  nellimite di 30 milioni di euro, per il medesimo  anno,  una  indennita’una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea  enazionale in materia di aiuti di stato. All’onere di cui al  presentecomma, pari a 30  milioni  di  euro  per  l’anno  2016,  si provvedemediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  201 5,  n.22,  come  incrementata  dall’articolo  43,  comma  5,  del   decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall’articolo 1, comma  387,lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.   5. Le indennita’ di cui ai commi  1  e  4  sono  autorizzate  dalleRegioni interessate, nei limiti delle risorse pari a  80  milioni  dieuro  per  l’anno  2016  ivi  previste  e  riconosciute  ed   erogatedall’INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni ei  limiti  concernenti  l’autorizzazione  e   la   erogazione   delleprestazioni previste nel presente articolo sono definiti con appositaconvenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politichesociali, il Ministero dell’economia e delle finanze ed  i  Presidentidelle Regioni. L’INPS  provvede  al  monitoraggio  nel  rispetto  dellimite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  acarico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attivita’ dimonitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  alMinistero dell’economia e delle finanze.   6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa  integrazioneguadagni ordinaria e straordinaria, nonche’ di  assegno  ordinario  eassegno di solidarieta’, in conseguenza dell’evento  sismico  del  24agosto 2016  sono  dispensati  dall’osservanza  del  procedimento  diinformazione  e  consultazione  sindacale  e  dei  limiti   temporaliprevisti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2  e  31,commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.   7. I periodi di trattamento di integrazione salariale  ordinaria  estraordinaria concessi in  conseguenza  dell’evento  sismico  del  24agosto 2016  non  sono  conteggiati  ai  fini  delle  durate  massimecomplessive previste dall’articolo  4,  commi  1  e  2,  del  decretolegislativo 14  settembre  2015,  n.  148.  All’onere  derivante  dalpresente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l’anno 2019  e  a3,7  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,   si   provvede   mediantecorrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   eformazione,  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  deldecreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli  oneri  valutati  di  cui  alpresente comma, si applica l’articolo 17, commi  da  12  a  12-quaterdella legge 31 dicembre 2009, n. 196.   8. E’ concessa l’esenzione totale dal pagamento della contribuzioneaddizionale  di  cui  all’articolo  5  del  decreto  legislativo   14settembre 2015, n.  148,  relativa  al  trattamento  di  integrazionesalariale straordinaria per il periodo  dal  24  agosto  2016  al  30settembre 2017, in conseguenza  dell’evento  sismico  del  24  agosto2016.   9. All’onere di cui al comma 8, pari a  2,1  milioni  di  euro  perl’anno 2017 e 3 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediantecorrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   eformazione,  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  deldecreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Art. 46

Perdite d’esercizio anno 2016

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che  hanno  sede  o  unita’locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo  1,  le  perditerelative all’esercizio in corso alla data del 31  dicembre  2016  nonrilevano, nell’esercizio  nel  quale  si  realizzano  e  nei  quattroesercizi successivi, ai fini dell’applicazione degli  articoli  2446,2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.                                   Art. 47           Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti    1. Per i soggetti che hanno sede o unita’ locali nel territorio deiComuni di cui all’articolo 1, che abbiano  subito  danni,  verificaticon perizia asseverata, per  effetto  degli  eventi  sismici  del  24agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti,  connessiagli eventi sismici, di qualsiasi natura  e  indipendentemente  dallemodalita’ di  fruizione  e  contabilizzazione,  non  concorrono  allaformazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito edell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.   2. Per i  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  svolgono  attivita’economica, l’agevolazione e’ concessa nel  rispetto  della  normativaeuropea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 48

Proroga  e  sospensione  di  termini  in  materia  di  adempimenti  e versamenti tributari e contributivi, nonche’ sospensione  di  termini amministrativi

 

  1. Nei Comuni di cui all’allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5 settembre 2016, e fermo restando  che  la  mancata  effettuazione  di ritenute ed il mancato  riversamento  delle  ritenute  effettuate  da parte dei soggetti di cui al  predetto  decreto,  a  partire  dal  24 agosto 2016 e fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,  sono  regolarizzati  entro  il   31   maggio   2017   senza applicazione di  sanzioni  e  interessi,  sono  sospesi  fino  al  31dicembre 2016:
  1. a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
  1. b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per  la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo  29 del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche’  le attivita’ esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  all’attivita’  degli uffici finanziari, ivi compresi quelli  degli  enti  locali  e  delle Regioni;
  1. c) il versamento dei contributi consortili  di  bonifica,  esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed extragricoli;
  1. d) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
  1. e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione  relativi  a immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta’  dello Stato e degli enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o pubblici;
  1. f) le sanzioni amministrative per le  imprese  che  presentano  in ritardo, purche’ entro il 31 maggio 2017, le  domande  di  iscrizione alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all’articolo  9  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche’ la richiesta di  verifica periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa tariffa;
  1. g) il pagamento delle  rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti  nell’albo  di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa  depositi  e  prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi  attivi  relativi  alle  rate   sospese   concorrano   alla formazione  del  reddito  d’impresa,  nonche’  alla  base  imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga  sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per  contratti  di  locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni  immobili  strumentali  all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola  o  professionale svolta nei medesimi edifici.  La  sospensione  si  applica  anche  ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto  beni  mobili  strumentali   all’attivita’   imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
  1. h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di  cui  alla legge  14  agosto  1971,  n.  817,  concernente  lo  sviluppo   della proprieta’ coltivatrice;
  1. i) il pagamento delle prestazioni e degli  accertamenti  che  sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario  nazionale  a carico dei residenti  o  titolari  di  attivita’  zootecniche  e  del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
  1. l) i termini relativi  agli  adempimenti  e  versamenti  verso  le amministrazioni pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino nei Comuni di cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti  non operanti nel territorio, nonche’ di societa’ di servizi e di  persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
  1. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a mezzo di reti canalizzate, la competente  autorita’  di  regolazione, con  propri  provvedimenti,  introduce  norme  per   la   sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  24 agosto 2016, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei Comuni di cui all’allegato 1. Entro centoventi giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, l’autorita’  di  regolazione, con  propri  provvedimenti  disciplina  altresi’  le   modalita’   di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti  sono  stati  sospesi  ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura tariffaria,  a  favore  delle  utenze  situate  nei  Comuni  di   cui all’allegato 1, individuando anche  le  modalita’  per  la  copertura delle   agevolazioni   stesse   attraverso   specifiche    componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a  strumenti  di  tipo perequativo.
  1. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili  ai  fini  della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo  51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i   sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all’allegato 1  da  parte  dei datori di lavoro privati operanti nei predetti  territori,  a  favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
  1. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano  o  avevano  sede  legale  o operativa nei Comuni di cui all’allegato 1, non trovano  applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del  rapporto  di  lavoro,  in  scadenza  nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
  1. Gli eventi che hanno colpito i  residenti  dei  Comuni  di  cui all’allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai  sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla Centrale dei rischi.
  1. Fatto salvo quanto previsto  dall’articolo  7,  commi  1  e  2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13 settembre 2016, n.  393,  gli  adempimenti  specifici  delle  imprese agricole connessi  a  scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di normative comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e  comunicazione  degli  eventi  in  stalla   nonche’   registrazioni dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli  eventi  sismici,  con  eccezione  degli  animali  soggetti   a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
  1. Le  persone  fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le  persone giuridiche che hanno sede  legale  o  operativa  nei  Comuni  di  cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze  presentate  alla  pubblica  amministrazione  fino  al  31 dicembre 2016.
  1. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica  agricola  comune  2014  –  2020,  compresi  quelli  assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento  (CE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  nonche’  al  metodo  di  produzione biologica  in  conformita’  al  regolamento  (CE)  n.  834/2007   del Consiglio del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei Comuni di cui all’allegato 1 mantengono, per l’anno di domanda  2016, il diritto all’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni  previsti,  ai  sensi  dell’articolo  4  del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11  marzo  2014. La  dichiarazione   dell’autorita’   amministrativa   competente   e’ considerata  ai  sensi  dell’articolo  4,  paragrafo  2  del   citato regolamento n. 640/2014.
  1. Le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  autorizzano  le aziende biologiche situate  nei  Comuni  di  cui  all’allegato  1  ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad  un  anno,  delle deroghe previste dall’articolo 47 del regolamento  (CE)  n.  889/2008 della Commissione del 5 settembre  2008.  Al  fine  di  informare  la Commissione  europea  sulle  deroghe  concesse,  entro  un  mese  dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio,  Umbria,  Abruzzo  e  Marche comunicano  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e forestali l’elenco delle aziende oggetto di deroga.
  1. Il termine del 20 dicembre 2016, di  cui  all’articolo  1  del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre  2016,  e’ prorogato al 30 settembre 2017.
  1. La ripresa della  riscossione  dei  tributi  non  versati  per effetto  della  sospensione,  disposta  con  il  citato  decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, cosi’  come prorogata  dal  comma  10,   avviene   con   decreto   del   Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  come  modificato  dal  presente articolo.
  1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.
  1. Nei Comuni di cui  all’allegato  1,  sono  sospesi  i  termini relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l’assicurazione obbligatoria in scadenza  nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30 settembre  2017.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso   dei   contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l’assicurazione obbligatoria  gia’  versati.  Gli  adempimenti  e  i  pagamenti   dei contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  30  ottobre  2017,  senza  applicazione  di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo  a  decorrere  dal  mese  di ottobre 2017. Agli  oneri  derivanti  dalla  sospensione  di  cui  al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il  2016  e  a 65,130  milioni  di  euro  per   il   2017   si   provvede   mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   e formazione,  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli  oneri  valutati  di  cui  al presente comma, si applica l’articolo 17, commi  da  12  a  12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  1. Le disposizioni di cui al comma  4  e  al  comma  13,  trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016  erano  assisiti  da professionisti operanti nei Comuni di cui all’articolo 1.
  1. All’articolo 9 della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. a) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:

«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o  differiti, ai sensi del  comma  2,  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni, interessi e oneri accessori,  relativi  al  periodo  di  sospensione, anche mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  diciotto  rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze sono definiti le modalita’ e i  termini  della  ripresa dei versamenti, tenendo anche  conto  della  durata  del  periodo  di sospensione, nei limiti delle  risorse  preordinate  allo  scopo  dal fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della  legge  28  dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto  di  sospensione  sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati  al predetto fondo» .

  1. b) il comma 2-ter e’ abrogati.

16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di  cui  all’articolo  1,  purche’  distrutti  od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque  adottate  entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente  o  parzialmente, non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini dell’imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell’imposta  sul reddito  delle  societa’,  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e agibilita’ dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all’anno  di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi’, esenti  dall’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  di  cui all’articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva  ricostruzione  o agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31  dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo’  dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilita’  totale  o parziale del fabbricato all’autorita’ comunale,  che  nei  successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di  verificazione  all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.  Con  decreto del Ministro  dell’interno  e  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti, anche  nella  forma di anticipazione, i criteri e le modalita’ per il rimborso ai  comuni interessati del  minor  gettito  connesso  all’esenzione  di  cui  al secondo periodo.

  1. Per le banche insediate nei Comuni  di  cui  all’allegato  1, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni  sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini  riferiti  ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24  agosto 2016 e la data di entrata in vigore del  presente  decreto  ancorche’ relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.
  1. Al fine  di  consentire  nei  Comuni  di  cui  allegato  1  il completamento delle  attivita’  di  formazione  degli  operatori  del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici,  l’efficacia  delle  disposizioni  in   ordine   alla dotazione  e   all’impiego   da   parte   delle   societa’   sportive dilettantistiche dei predetti  dispositivi,  adottate  in  attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto 13  settembre  2012,  n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n. 189, e’ sospesa fini alla data del 1° gennaio 2017.

 

NUOVO DECRETO LEGGE n.8 2017

 

Sorgente: Gazzetta Ufficiale

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