
Elenco Sintetico degli Articoli interessati
Art. 1
Ambito di applicazione e organi direttivi
- Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresi’, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell’allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita’ diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
3. Nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.
- La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
- I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita’ di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo’ delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e’ costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche’ di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
- In ogni Regione e’ costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita’ di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui all’allegato 1, nell’ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
- Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche’ per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita’ e di costi parametrici.
Art. 2
Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari
1. Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento dellaprotezione civile, al fine di coordinare le attivita’ disciplinatedal presente decreto con gli interventi di relativa competenza voltial superamento dello stato di emergenza e di agevolare ilproseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusionedi quest’ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degliimmobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendoall’attivita’ dei vice commissari di concessione ed erogazione deirelativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventistessi, ai sensi dell’articolo 5; c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni econ il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima ilrelativo fabbisogno finanziario, definendo altresi’ la programmazionedelle risorse nei limiti di quelle assegnate; d) individua gli immobili di cui all’articolo 1, comma 2; e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di operepubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’articolo 14; f) sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al Titolo II,Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sedenei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economiconelle aree colpite dagli eventi sismici; g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui all’articolo34, raccordandosi con le autorita’ preposte per lo svolgimento delleattivita’ di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita’organizzata negli interventi di ricostruzione; h) tiene e gestisce la contabilita’ speciale a lui appositamenteintestata; i) esercita il controllo su ogni altra attivita’ prevista dalpresente decreto nei territori colpiti; l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presentedecreto al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nelrispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti distato. 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissariostraordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto dellaCostituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico edelle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanateprevia intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambitodella cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sonocomunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui alpresente decreto attraverso l’analisi delle potenzialita’ deiterritori e delle singole filiere produttive esistenti ancheattraverso modalita’ di ascolto e consultazione, nei Comuniinteressati, degli operatori economici e della cittadinanza. 4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli ufficispeciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, coadiuva iComuni nella progettazione degli interventi, con l’obiettivo digarantirne la qualita’ e il raggiungimento dei risultati attesi.Restano ferme le attivita’ che Comuni, Regioni e Stato svolgononell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle areeinterne del Paese. 5. I vice commissari, nell’ambito dei territori interessati: a) presiedono il comitato istituzionale di cui all’articolo 1,comma 6; b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorireil superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati diricostruzione; c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche eai beni culturali di competenza delle Regioni; d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione deicontributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degliimmobili privati, con le modalita’ di cui all’articolo 6; e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione allemisure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economicadi cui al Titolo II, Capo I
Art. 6 Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti: a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico; b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c); e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali. 3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma del 24 agosto 2016. 4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto non supera il 50 per cento secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno di unita' minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, in centri storici e borghi caratteristici, la percentuale e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato. 7. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 8. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato. 9. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. 10. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento. 11. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 12. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 13. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 14. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 15. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.
Art. 23
Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi
1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita’economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territoridei Comuni di cui all’articolo 1, e’ trasferita alla contabilita’speciale di cui all’articolo 4 la somma di trenta milioni di eurodestinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortunisul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, alfinanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia disalute e sicurezza sul lavoro. 2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui alcomma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti conprovvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nelrispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 dellaCommissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degliarticoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeaagli aiuti «de minimis».
Art. 24
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici
1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita’economiche gia’ presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate daglieventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tassozero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con unperiodo di 3 anni di preammortamento. 2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese enuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1,nei settori della trasformazione di prodotti agricoli,dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, delcommercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medieimprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del centoper cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamentisono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni dipreammortamento. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, perl’anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fineutilizzando le risorse disponibili sull’apposita contabilita’speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita’di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvedecon provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentitoil Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativaeuropea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 29
Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo
1. Al fine di garantire l’attivita’ di ricostruzione prevista dagliarticoli 5 e 14 nei territori di cui all’articolo 1, fermo restandoil rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, nontrovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizionivigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Art. 44
Disposizioni in materia di contabilita’ e bilancio
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comunidi cui all’allegato 1, nonche’ alle Province in cui questi ricadono,trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazionedell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore delpresente decreto, e’ differito, senza applicazione di sanzioni einteressi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenzadel periodo di ammortamento, sulla base della periodicita’ dipagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti imutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l’anno2017 e a 2,3 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede ai sensidell’articolo 52. 2. I Comuni di cui all’allegato 1 non concorrono alla realizzazionedegli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016 di cui ai commida 709 a 713 e da 716 a 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208. 3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall’entratain vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a caricodei Comuni di cui all’allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari,contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Condecreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze puo’ essere disposta la proroga delperiodo di sospensione. 4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente alpiano di ammortamento sulla base del quale e’ effettuato il rimborsodelle anticipazioni della liquidita’ acquisita da ciascuna regione,ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), deldecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonpreordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioninormative, da riassegnare ai sensi dell’articolo 12, comma 6, delcitato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delleRegioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, e’ sospeso per gli anni2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese e’rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli annirestanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal2022. 5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sullabase del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quantoprevisto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, conlegge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa. 6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro perl’anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10,6 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede aisensi dell’articolo 52.
Art. 45
Sostegno al reddito dei lavoratori
1. E’ concessa, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2016,una indennita’ pari al trattamento massimo di integrazione salariale,con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi adecorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre2016, in favore: a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo,impossibilitati a prestare l’attivita’ lavorativa, in tutto o inparte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziendeoperanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per i quali nontrovano applicazione le vigenti disposizioni in materia diammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsial lavoro, anche perche’ impegnati nella cura dei familiari con loroconviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico. 2. L’indennita’ di cui al comma 1, lettera a), e’ riconosciuta,limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore diriduzione o sospensione dell’attivita’ nei limiti ivi previsti e nonpuo’ essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delleprestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennita’ e’riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per legiornate di mancata prestazione dell’attivita’ lavorativa, entrol’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo ditrenta giornate di retribuzione. 3. L’onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l’anno2016, e’ posto a carico del fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, deititolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, deilavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresae professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria diprevidenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ acausa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o,nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno deiComuni di cui all’allegato 1 e’ riconosciuta, per l’anno 2016, nellimite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennita’una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea enazionale in materia di aiuti di stato. All’onere di cui al presentecomma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2016, si provvedemediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 201 5, n.22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall’articolo 1, comma 387,lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 5. Le indennita’ di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalleRegioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni dieuro per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogatedall’INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni ei limiti concernenti l’autorizzazione e la erogazione delleprestazioni previste nel presente articolo sono definiti con appositaconvenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politichesociali, il Ministero dell’economia e delle finanze ed i Presidentidelle Regioni. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto dellimite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attivita’ dimonitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell’economia e delle finanze. 6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazioneguadagni ordinaria e straordinaria, nonche’ di assegno ordinario eassegno di solidarieta’, in conseguenza dell’evento sismico del 24agosto 2016 sono dispensati dall’osservanza del procedimento diinformazione e consultazione sindacale e dei limiti temporaliprevisti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31,commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria estraordinaria concessi in conseguenza dell’evento sismico del 24agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massimecomplessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148. All’onere derivante dalpresente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l’anno 2019 e a3,7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui alpresente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quaterdella legge 31 dicembre 2009, n. 196. 8. E’ concessa l’esenzione totale dal pagamento della contribuzioneaddizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazionesalariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30settembre 2017, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto2016. 9. All’onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro perl’anno 2017 e 3 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 46
Perdite d’esercizio anno 2016
1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unita’locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1, le perditerelative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 nonrilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattroesercizi successivi, ai fini dell’applicazione degli articoli 2446,2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. Art. 47 Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti 1. Per i soggetti che hanno sede o unita’ locali nel territorio deiComuni di cui all’articolo 1, che abbiano subito danni, verificaticon perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessiagli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dallemodalita’ di fruizione e contabilizzazione, non concorrono allaformazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito edell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita’economica, l’agevolazione e’ concessa nel rispetto della normativaeuropea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 48
Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche’ sospensione di termini amministrativi
- Nei Comuni di cui all’allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31dicembre 2016:
- a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ le attivita’ esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
- c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- d) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta’ dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche’ entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche’ la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonche’ alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
- h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprieta’ coltivatrice;
- i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attivita’ zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
- l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche’ di societa’ di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
- Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all’allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi’ le modalita’ di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui all’allegato 1, individuando anche le modalita’ per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
- Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all’allegato 1 da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
- Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all’allegato 1, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
- Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all’allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonche’ registrazioni dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
- Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
- Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche’ al metodo di produzione biologica in conformita’ al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all’allegato 1 mantengono, per l’anno di domanda 2016, il diritto all’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014. La dichiarazione dell’autorita’ amministrativa competente e’ considerata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.
- Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, autorizzano le aziende biologiche situate nei Comuni di cui all’allegato 1 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’elenco delle aziende oggetto di deroga.
- Il termine del 20 dicembre 2016, di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e’ prorogato al 30 settembre 2017.
- La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, cosi’ come prorogata dal comma 10, avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.
- Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.
- Nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria gia’ versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all’articolo 1.
- All’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti le modalita’ e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo» .
- b) il comma 2-ter e’ abrogati.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all’articolo 1, purche’ distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi’, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo’ dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilita’ totale o parziale del fabbricato all’autorita’ comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita’ per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
- Per le banche insediate nei Comuni di cui all’allegato 1, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ancorche’ relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.
- Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attivita’ di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle societa’ sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e’ sospesa fini alla data del 1° gennaio 2017.
Sorgente: Gazzetta Ufficiale